Il Tribunale Ordinario di Roma[1], ritenendo che la notificazione di un atto giudiziario a mezzo di posta elettronica certificata è assimilabile alla notificazione a mani proprie, producendo effetti ad essa equipollenti quanto alla validità ed efficacia dell’intimazione di licenza o di sfratto senza necessità dell’invio della lettera raccomandata prevista dall’art. 660 c.p.c. producendo gli stessi effetti della notifica a mani, ha rigettato l’istanza di sospensione di sfratto per morosità del conduttore dell’immobile a uso non abitativo in locazione.
E ciò in adesione all’orientamento, successivo alla introduzione nel nostro ordinamento giuridico dell’art. 149 bis c.p.c. [secondo cui “Se non è fatto espresso divieto dalla legge, la notificazione può eseguirsi a mezzo posta elettronica certificata, anche previa estrazione di copia informatica del documento cartaceo”], in virtù del quale la notifica dell’intimazione di sfratto a mezzo pec senza l’invio della lettera raccomandata prevista dall’art. 660 c.p.c. è possibile in quanto produce gli stessi effetti della notifica a mani, così contravvenendo all’altro orientamento, invocato invece dall’opponente (peraltro non registrandosi al momento decisioni della Suprema Corte), secondo cui «la notifica dell’atto di intimazione di sfratto a mezzo pec non è paragonabile alla notifica “in mani proprie” e quindi, una volta eseguita, qualora l’intimato non dovesse comparire all’udienza si renderebbe necessaria la rinnovazione della notifica “tradizionale” dell’intimazione (Tribunale di Modena, ordinanza 23.7.204 e Tribunale di Catanzaro, ordinanza 22.7.2014) e ciò anche nel caso in cui non fosse eseguito l’avviso ai sensi dell’art. 660 c.p.c.».
Le Società sono infatti obbligate a dotarsi di un indirizzo di posta elettronica certificata da comunicare al registro delle imprese «avendo l’onere di curare con regolarità la consultazione della casella di posta elettronica messa a disposizione del gestore del servizio, trattandosi di uno strumento previsto dalla legge per consentire di inviare e ricevere comunicazioni con effetti legali […] comprese quelle che hanno ad oggetto atti giudiziari in materia civile…», e così per la convalida di sfratto.
Inutile per il conduttore sostenere che la pec non garantirebbe la piena prova della effettiva consegna della cartella al destinatario, che invece con il sistema tradizionale sarebbe assicurata dal postino, dall’ufficiale giudiziario o dall’avvocato munito di autorizzazione. Infatti, «Nel caso della pec l’attestazione della spedizione ed immissione dell’email nella casella del destinatario è fornita da un sistema automatizzato che garantisce la disponibilità del documento nella casella di posta elettronica del destinatario così come il postino attesta la consegna a mani: in entrambi i casi nessuno potrà garantire che il destinatario abbia aperto e letto effettivamente il contenuto della busta – cartacea o telematica – consegnata, né il postino (o ufficiale giudiziario) né il gestore del servizio di posta elettronica certificata».
E la ricevuta di avvenuta consegna non ha fede privilegiata, a differenza delle ricevute di ritorno della raccomandata. Ma poiché nella fattispecie non si contestava che il messaggio informatico fosse pervenuto nella casella di posta elettronica del destinatario, la notifica a mezzo pec corrispondeva – a tutti gli effetti – a una notifica a mani dell’interessato.
[1] Ord. 6^ Sez. Civ., 13.03.2018, Giudice, Dott.ssa Roberta Nardone